(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 42 del 22 agosto 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Compiti del Comitato organizzatore 1. Al Comitato organizzatore di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni sono attribuiti esclusivamente i seguenti compiti: a) definire il calendario delle manifestazioni, delle cerimonie di apertura e di chiusura e delle attivita' collaterali di carattere sportivo; b) fornire, su richiesta, pareri al Comitato esecutivo di cui all'articolo 2 ed ai Comitati organizzatori locali di cui all'articolo 7. 2. I compiti attribuiti dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 al Comitato organizzatore sono trasferiti al Comitato esecutivo di cui all'articolo 2.