(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 42
                         del 22 agosto 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Compiti del Comitato organizzatore
 
  1. Al Comitato organizzatore di  cui  all'articolo  3  della  legge
regionale   26   ottobre  1993,  n.  29  e  successive  modifiche  ed
integrazioni sono attribuiti esclusivamente i seguenti compiti:
   a) definire il calendario delle manifestazioni, delle cerimonie di
apertura e di chiusura e delle  attivita'  collaterali  di  carattere
sportivo;
   b)  fornire,  su  richiesta,  pareri  al Comitato esecutivo di cui
all'articolo  2  ed  ai  Comitati   organizzatori   locali   di   cui
all'articolo 7.
  2.  I  compiti attribuiti dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n.
29 al Comitato organizzatore sono trasferiti al Comitato esecutivo di
cui all'articolo 2.